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Sez. U, Sentenza n. 359 del 16/01/1998 (Rv. 511634 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Iscrizione di un magistrato alla massoneria, anche non segreta - Illecito disciplinare - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511634-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di illecito disciplinare addebitabile a magistrati dell'ordine giudiziario, l'iscrizione di un magistrato alla massoneria, anche non segreta, si traduce automaticamente nella menomazione dell'immagine di organo assolutamente indipendente ed imparziale, che la magistratura deve possedere, e nella conseguente perdita di prestigio del magistrato stesso e dell'intero ordine giudiziario, in quanto sono incompatibili con detta immagine il modo d'agire e gli obiettivi perseguiti dalla massoneria, non potendo, in particolare, il magistrato dividere il suo impegno civile con l'adesione ad un sodalizio che indebolisce il giuramento di fedeltà allo Stato e che, essendo articolato in gradi, è indicativo di una dipendenza degli affiliati verso coloro ai quali l'associazione riconosce un livello di autorità e prestigio superiore. Occorre comunque accertare l'elemento psicologico della colpa, la cui valutazione deve essere compiuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura tenendo conto delle circostanze temporali e del contesto sociopolitico in relazione ai quali il magistrato ha posto in essere la condotta sanzionata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)