Sez. 2 - , Ordinanza n. 15322 del 17/07/2020 (Rv. 658286 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità per motivi di salute ex art. 2, comma 11, lett. h) bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 145 del 2015 – Ambito dell’approfondimento istruttorio officioso sulle condizioni del sistema sanitario del Paese di provenienza in relazione allo specifico quadro clinico - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la condizione di vulnerabilità per motivi di salute, normativamente tipizzata dall'art. 2, comma 11, lett. h) bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 145 del 2015, impone all'organo giudicante un'attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso per un richiedente affetto da epatite cronica attiva da HBV la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria in base alla considerazione che, alla data di presentazione del ricorso, il programma terapeutico prescritto al ricorrente fosse terminato e che, comunque, nel paese di provenienza fosse assicurata una copertura vaccinale relativa al virus dell'epatite B, senza avere indagato sull'effettiva capacità del sistema sanitario di erogare cure idonee a fronteggiare la patologia del richiedente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)