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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13257 del 30/06/2020 (Rv. 658131 - 02)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Richiedente affetto da epatite di tipo B - Non necessità di cure attuali - Irrilevanza - Approfondimento istruttorio officioso sulle condizioni del sistema sanitario del Paese di provenienza in relazione al quadro clinico - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658131-02

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs.n. 286 del 1998, ai fini del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui il richiedente sia affetto da epatite di tipo B, il giudice non può limitarsi a valutare che la malattia sia in uno stato di latenza e che non siano attualmente necessarie cure farmacologiche, ma deve verificare, in base ai documenti acquisiti ed eventualmente anche con approfondimenti istruttori officiosi, se il servizio sanitario del Paese di provenienza (nella specie il Ghana) sia in grado di fornire al richiedente cure adeguate, tenuto conto del fatto che, anche ove lo stesso non fosse sottoposto a terapia, resterebbe comunque affetto da una malattia che può evolversi con l'insorgenza di complicanze severe come la fibrosi, la cirrosi, l'insufficienza epatica, l'epatocarcinoma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)