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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27544 del 21/09/2022 (Rv. 665638 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Regime anteriore al d.l. 113 del 2018 - Motivi di salute del richiedente - Obbligo di valutazione del tribunale - Sussistenza - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665638-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), la condizione di vulnerabilità per motivi salute richiede l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure, nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nel rigettare la domanda spiegata da un cittadino del Mali, affetto da un disturbo psicotico, non aveva compiutamente considerato lo stato di salute del ricorrente, la documentata necessità di proseguire nel piano terapeutico elaborato in Italia, nonché le effettive capacità del sistema sanitario del paese d'origine di erogare le cure necessarie).

Costituzione art. 10, Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 11 lett. HBIS

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)