Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 23/07/1999 (Rv. 528899 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità - Conguaglio - Domanda - Competenza - Della Corte d'Appello in unico grado.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 legge 20 giugno 1971 n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte Costituzionale, che hanno esteso tale competenza ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo la legge 865 del 1971 e sia stato emanato il decreto di espropriazione, a prescindere dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità, il criterio della determinazione della competenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio va basato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione, per cui anche nell'ipotesi di domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla legge 29 luglio 1980 n. 385, va affermata la competenza in unico grado della Corte d'Appello.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)