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Sez. 1, Sentenza n. 6480 del 10/05/2001 (Rv. 546554 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità - Conguaglio - Domanda - Competenza - Della corte d'appello in unico grado.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546554-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte costituzionale, che hanno esteso tale competenza ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo detta legge n. 865 del 1971 e sia stato emanato il decreto di espropriazione, a prescindere dall'avvenuta stima amministrativa dell'indennità, va affermata la competenza in unico grado della corte d'appello anche nell'ipotesi di domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla legge 29 luglio 1980, n. 385.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)