Sez. 5, Sentenza n. 24333 del 18/05/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 232212 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta documentale - Accertamenti relativi alla ricostruzione del patrimonio possibili solo con particolare diligenza - Configurabilità del reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.) non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)