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Sez. 5, Sentenza n. 3114 del 17/12/2010 Ud. (dep. 28/01/2011) Rv. 249266 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Parziale omissione del dovere annotativo - Falsificazione dei dati - Rilevanza ai fini dell'integrazione del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249266-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo integra la fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., in quanto rientra nell'ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)