Sez. 5 - , Sentenza n. 1925 del 26/09/2018 Ud. (dep. 16/01/2019) Rv. 274455 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | - Documentale - Assoluta impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita - Necessità - Esclusione - Ricostruzione possibile solo grazie a particolare diligenza degli organi del fallimento e con ricorso a documentazione esterna - Sussistenza - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonchè ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)