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Sez. 3, Sentenza n. 4691 del 18/07/1980 (Rv. 408501 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ORDINANZA DI MERO RINVIO DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO - OMESSA COMUNICAZIONE AD UNA DELLE PARTI - NULLITA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO, PREVIA EVENTUALE RINNOVAZIONE DEGLI ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1980-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408501-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ORDINANZA DI MERO RINVIO DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO - OMESSA COMUNICAZIONE AD UNA DELLE PARTI - NULLITA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO, PREVIA EVENTUALE RINNOVAZIONE DEGLI ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*

La nullita intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione ad una delle parti dell'ordinanza di mero differimento della causa, pronunziata fuori udienza, non comporta per il giudice di appello il dovere di rinviare la causa al primo giudice, essendosi fuori dei tassativi casi di rimessione obbligatoria previsti dallo art 354 cod proc civ, bensi l'Obbligo di trattenere la causa e deciderla nel merito, con la previa eventuale rinnovazione degli Atti compiuti in violazione del contraddittorio, per l'assenza del procuratore della parte rimasta ignara del provvedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)