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Sez. 2, Sentenza n. 4139 del 15/07/1985 (Rv. 441664 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MANCATA COMUNICAZIONE AD UNA DELLE PARTI COSTITUITE DALLA ORDINANZA EMANATA FUORI UDIENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441664-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MANCATA COMUNICAZIONE AD UNA DELLE PARTI COSTITUITE DALLA ORDINANZA EMANATA FUORI UDIENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La nullità intervenuta nel giudizio di primo grado - per la mancata comunicazione ad una delle parti costituite dell'ordinanza emanata fuori udienza - non comporta per il giudice dell'appello il dovere di rimettere la causa al primo giudice - essendosi al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 354 cod. proc. civ. - ma solo l'Obbligo di decidere la causa nel merito, previa l'eventuale rinnovazione degli Atti istruttori compiuti in violazione del contraddittorio per l'assenza del procuratore della parte rimasta ignara del provvedimento. (Conf 4691/80, mass n 408501; (Conf 3403/77, mass n 386950).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)