Sez. 2, Sentenza n. 708 del 26/01/1987 (Rv. 450410 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MANCATA COMUNICAZIONE ALLA CONTROPARTE DELLA NUOVA DATA E SEDE DELLA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO INDICATA IN CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MANCATA COMUNICAZIONE ALLA CONTROPARTE DELLA NUOVA DATA E SEDE DELLA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO INDICATA IN CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La nullità intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione alla controparte della nuova data e Sede dell'udienza di prima comparizione, in conseguenza del mancato svolgimento della detta udienza alla data e nella Sede dell'ufficio giudiziario, nel frattempo soppressa, indicata nell'atto di citazione e la continuazione del processo nella diversa Sede dell'ufficio stesso, non comporta per il giudice di appello il dovere di rimettere la causa al primo giudice essendosi al di fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353, 354 cod. proc. civ., ma solo l'Obbligo di decidere la causa nel merito, previa l'eventuale rinnovazione degli Atti istruttori compiuti in violazione del contraddittorio (per l'assenza del procuratore della parte rimasta ignara del provvedimento). (V 4139/85, mass n 441664; (V 1180/83, mass n 425966; (V 4691/80, mass n 408501; (V 3403/77, mass n 386950).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)