Sez. 4, Sentenza n. 15145 del 04/04/2006 Cc. (dep. 03/05/2006) Rv. 233966 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Redazione della sentenza - Ordinanza di sospensione - Motivazione - Richiamo alla norma - Sufficienza - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza esige solo, come motivazione, il richiamo del disposto dell'art. 304, comma primo lett. c), e dell'art. 544, comma terzo cod. proc. pen. in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)