Sez. 4, Sentenza n. 5288 del 12/12/2003 Cc. (dep. 10/02/2004) Rv. 227091 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Redazione della sentenza - Valutazione discrezionale - Esclusione - Competenza a provvedere.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
L'ordinanza sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale, e può essere emessa successivamente alla lettura del dispositivo, anche da parte del giudice dell'impugnazione a seguito della trasmissione degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)