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Sez. 1, Sentenza n. 43813 del 08/10/2008 Cc. (dep. 24/11/2008) Rv. 241557 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione durante il termine per il deposito della motivazione della sentenza - Applicabilità anche per il periodo di proroga oggetto di autorizzazione presidenziale.
Stato
decisa il 2008-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241557-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione, concesso ai sensi dell'art. 154 comma quarto - bis disp.att.cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)