Sez. L, Sentenza n. 6874 del 21/11/1986 (Rv. 448974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. DETERMINAZIONE PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL RECESSO E LA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ - LIQUIDAZIONE RIGUARDO AL DANNO ECCEDENTE LE CINQUE MENSILITÀ - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. DETERMINAZIONE PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL RECESSO E LA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ - LIQUIDAZIONE RIGUARDO AL DANNO ECCEDENTE LE CINQUE MENSILITÀ - CRITERI.*
In caso di licenziamento dichiarato illegittimo - che incide solo sulla continuità di fatto della prestazione lavorativa, ma è inidoneo ad interrompere il rapporto - la reintegrazione ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 ripristina la situazione qua ante e si attua con l'ottemperanza da parte del datore di lavoro del comando giudiziale di riammettere il lavoratore in azienda, nonché con l'attribuzione a quest'ultimo del diritto al ristoro del danno subito, per la Determinazione del quale costituiscono normale parametro di commisurazione le retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto. Pertanto, il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore, in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza. (Conf 2762/85, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)