Sez. L, Sentenza n. 6613 del 30/07/1987 (Rv. 454840 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO CONSEGUENTE DEL DANNO ECCEDENTE LE CINQUE MENSILITÀ DOVUTE "EX LEGE" - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO CONSEGUENTE DEL DANNO ECCEDENTE LE CINQUE MENSILITÀ DOVUTE "EX LEGE" - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il risarcimento del danno spettante al lavoratore per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del creditore. (Conf 2515/87, mass n 451661, seconda parte; (Conf 6874/86, mass n 448974, seconda parte; (Conf 2624/86, mass n 445701, seconda parte; (Conf 2762/85, mass n 440539, seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)