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Sez. 3, Sentenza n. 4795 del 02/09/1982 (Rv. 422784 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ CONSEGUENTE ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE OVE L'ATTIVITÀ ERA SVOLTA - RILEVANZA - MALIZIOSA PREORDINAZIONE DELLO STATO DI NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1982-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422784-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ CONSEGUENTE ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE OVE L'ATTIVITÀ ERA SVOLTA - RILEVANZA - MALIZIOSA PREORDINAZIONE DELLO STATO DI NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*

Il locatore che abbia venduto l'immobile dove esercitava la propria attività commerciale non è tenuto, qualora faccia valere la necessità di disporre di altro suo immobile, a giustificare la vendita, incombendo all'altra parte l'Onere di provare la maliziosa preordinazione dello stato necessitante fatto valere. Peraltro detto comportamento del locatore deve, in ogni caso, costituire causa immediata e diretta della addotta necessità, non potendo l'indagine estendersi alla ricerca delle cause remote, anche se possano avere mediatamente determinate le condizioni favorevoli al sorgere della necessità. (Conf 1017/81, mass n 411547 sulla prima parte; (Conf 2604/80, mass n 406351 sulla prima parte; (Conf 2462/80, mass n 406189 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)