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Sez. 3, Sentenza n. 1017 del 19/02/1981 (Rv. 411547 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - VENDITA DI UN IMMOBILE DISPONIBILE - OSTACOLO ALLA OPPOSIZIONE DEL LOCATORE ALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411547-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - VENDITA DI UN IMMOBILE DISPONIBILE - OSTACOLO ALLA OPPOSIZIONE DEL LOCATORE ALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il locatore che abbia venduto l'immobile di cui aveva la disponibilita non e tenuto, per potersi opporre alla proroga legale della locazione, a giustificare la vendita, in quanto l'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di opporsi alla proroga legale del contratto, e quello che da lui sia maliziosamente preordinato a creare lo stato di necessita, ovvero si concreti in un comportamento inescusabile del locatore stesso. Pertanto, l'atto o il fatto volontario non costituisce ostacolo a fare valere la opposizione alla proroga, quando trovi la sua ragione d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, comprese quelle di carattere economico, sempreche trattasi di esigenze meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza (nella specie: vendita di un immobile disponibile). (V 3454/80, mass n 407295; (V 4890/79, mass n 401529; (V 4292/78, mass n 393955; (Conf 2604/80, mass n 406351; (Conf 816/78, mass n 390160; (Conf 2405/66, mass n 324658; (Conf 2663/63; (Conf 2702/62).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)