Sez. L, Sentenza n. 1592 del 12/03/1982 (Rv. 419409 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SCRITTURA DI PERSONALE ARTISTICO O TECNICO PER LA PRODUZIONE DI SPETTACOLI DA PARTE DI DATORI DI LAVORO STABILMENTE ORGANIZZATI PER TALE FINE - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SCRITTURA DI PERSONALE ARTISTICO O TECNICO PER LA PRODUZIONE DI SPETTACOLI DA PARTE DI DATORI DI LAVORO STABILMENTE ORGANIZZATI PER TALE FINE - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La ratio legis delle varie ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, configuranti tassative eccezioni al divieto dell'assunzione a termine, è costituita dalla natura oggettiva dell'attività intrapresa dal datore di lavoro, non conciliabile con rapporti di lavoro a tempo indeterminato senza l'assunzione di costi assolutamente antieconomici; ne discende che, quando si tratta di scrittura di personale artistico o tecnico per la produzione di spettacoli da parte di datori di lavoro stabilmente organizzati per tale fine (nella specie, RAI-Tv), ad integrare l'ipotesi legittimante la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato non è sufficiente che il personale assunto abbia una qualificazione, artistica o tecnica, correlata alla produzione di spettacoli, ma è altresì necessario (anche prima della legge n. 266 del 1977) che detto personale sia stato assunto per un determinato spettacolo, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale. (Conf 4413/81, mass n 415110).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)