Sez. L, Sentenza n. 4413 del 06/07/1981 (Rv. 415110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCRITTURA DI PERSONALE ARTISTICO O TECNICO PER LA PRODUZIONE DI SPETTACOLI DA PARTE DI DATORI DI LAVORO STABILMENTE ORGANIZZATI PER TALE FINE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCRITTURA DI PERSONALE ARTISTICO O TECNICO PER LA PRODUZIONE DI SPETTACOLI DA PARTE DI DATORI DI LAVORO STABILMENTE ORGANIZZATI PER TALE FINE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Poiche la ratio legis delle varie ipotesi di cui all'art 1 della legge 18 aprile 1962 n 230, configuranti tassative eccezioni al divieto dell'assunzione a termine, e costituita dalla natura oggettiva dell'attivita intrapresa dal datore di lavoro, non conciliabile con rapporti di lavori a tempo indeterminato senza l'assunzione di costi assolutamente antieconomici, ne discende che, quando si tratta di scrittura di personale artistico o tecnico per la produzione di spettacoli (nella specie: regista) da parte di datori di lavoro stabilmente organizzati per tale fine (nella specie: RAI-Tv), ad integrare l'ipotesi legittimante la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato non e sufficiente che il personale assunto abbia una qualificazione, tecnica o artistica, correlata alla produzione di spettacoli, ma e necessario altresi che detto personale sia stato assunto per un determinato spettacolo, con vincolo di necessita diretta, anche se complementare e strumentale. (V 4194/80, mass n 408067; (V 2632/80, mass n 406371; (V 6001/79, mass n 402705).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)