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Sez. L, Sentenza n. 5386 del 18/08/1983 (Rv. 430301 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE DI PERSONALE PER SPECIFICI SPETTACOLI O SPECIFICI PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI EX ART. 1, LETT. E), DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONE - RIFERIMENTO AD ESIGENZA TEMPORANEA - PERSONALE DELLA RAI-TV - SPECIFICITÀ DEL PROGRAMMA O DELLO SPETTACOLO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430301-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE DI PERSONALE PER SPECIFICI SPETTACOLI O SPECIFICI PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI EX ART. 1, LETT. E), DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONE - RIFERIMENTO AD ESIGENZA TEMPORANEA - PERSONALE DELLA RAI-TV - SPECIFICITÀ DEL PROGRAMMA O DELLO SPETTACOLO - ESTREMI.*

Il requisito dell'obiettivo riferimento ad un'esigenza di carattere temporaneo, che, essendo destinata ad esaurirsi, non consenta uno stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, è comune a tutte le ipotesi - aventi carattere tassativo - in cui l'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 eccezionalmente permette l'apposizione di un termine al contratto di lavoro e, pertanto, anche all'ipotesi prevista dalla lett. E) di detto articolo, che, nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977 n. 266, concerne le "assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi". In relazione al personale della RAI-Tv, la specificità dello spettacolo o del programma, mentre non ne implica la straordinarietà o l'occasionalità, richiede che lo spettacolo o il programma radiotelevisivo, oltre ad essere destinato a sopperire ad una temporanea necessità (ancorché ripetuto nel tempo e in diverse puntate), sia caratterizzato dall'appartenenza ad una species di un certo genus e sia, inoltre, individuato, determinato e nominato. (V 7092/82, mass n 424763; (V 1600/82, mass n 419419; (V 1592/82, mass n 419409; (V 1086/82, mass n 418958; (V 5021/81, mass n 415800; (V 3862/81, mass n 414508; (V 3836/81, mass n 414476; (V 2632/80, mass n 406371).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. E, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)