Sez. L, Sentenza n. 3268 del 27/03/1998 (Rv. 514042 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Anzianità già maturata - Rilevanza - Computabilità ai fini degli istituti legali e contrattuali legati all'anzianità - Sussistenza - Finzione di svolgimento del rapporto fin dall'inizio con il nuovo datore di lavoro - Esclusione - Applicazione retroattiva della nuova normativa contrattuale - Inammissibilità - Fattispecie relativa a norme transitorie sul trattamento di quiescenza del personale dipendente dal Consorzio autonomo del Porto di Genova.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
In caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento a favore del dipendente proveniente dall'azienda cedente dell'anzianità già maturata, se impone di tenere conto dell'anzianità complessiva nell'applicazione degli istituti legali o contrattuali in cui venga in considerazione l'anzianità di servizio, non implica alcuna finzione di svolgimento fin dall'inizio del rapporto alle dipendenze del datore di lavoro cessionario, né l'applicazione retroattiva della nuova normativa contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva escluso l'applicabilità, a favore di lavoratori passati nel 1979 alle dipendenze del Consorzio autonomo del Porto di Genova, delle precedentemente emanate norme transitorie di natura negoziale sul trattamento di pensione a favore del personale in servizio, oppure già in quiescenza, alla data del 30 marzo 1977).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)