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Sez. 1, Sentenza n. 3092 del 07/11/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 263428 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestri - Partecipazione all'opera di rieducazione - Riflessi di una trasgressione sui semestri antecedenti - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263428-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva respinto la concessione del beneficio vanificando tutti i diciannove semestri di pena scontata per le violazioni commesse in quattro semestri, senza tenere conto della partecipazione del detenuto ad attività di studio e lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)