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Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280522 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Presupposti - Valutazione frazionata per semestri di riferimento - Riflessi di una trasgressione sui semestri antecedenti o successivi - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280522-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)