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Sez. 1, Ordinanza n. 27147 del 10/10/2025 (Rv. 676367-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - ARMI - PORTO D'ARMI | Attuazione dell'espulsione - Modalità - Mancanza di documento valido per l’espatrio - Esecuzione coattiva - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2025-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676367-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - ARMI - PORTO D'ARMI

In tema di modalità di attuazione del provvedimento di espulsione del cittadino straniero, la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, al quale non è equiparabile un permesso di soggiorno privo di validità, impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivo alla frontiera.

Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)