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Sez. L, Sentenza n. 5769 del 14/11/1984 (Rv. 437439 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - SOSTITUZIONE DEL COMPETENTE UFFICIO DEL MINISTERO DEL TESORO - PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PER LE CONTROVERSIE RELATIVE A DETTI ENTI - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - PRINCIPIO DELLA "PERPETUATIO IURISDICTIONIS" PER LE CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437439-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - SOSTITUZIONE DEL COMPETENTE UFFICIO DEL MINISTERO DEL TESORO - PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PER LE CONTROVERSIE RELATIVE A DETTI ENTI - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - PRINCIPIO DELLA "PERPETUATIO IURISDICTIONIS" PER LE CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - ESCLUSIONE.*

L'art. 1 della legge 27 giugno 1981 n. 331, istituendo il patrocinio dell'Avvocatura dello stato per le controversie relative ai disciolti enti previdenziali nel presupposto dell'avvenuta sostituzione a tali enti del competente ufficio del ministero del tesoro - che opera non come organo dei medesimi, ma come branca dell'amministrazione statale, diversamente da quanto si verifica per il Commissario governativo preposto alla provvisoria gestione di un ente - determina l'assoggettamento alla regola del foro erariale di dette controversie, ivi comprese quelle pendenti alla data di entrata in vigore della menzionata legge non ostandovi il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., che concerne esclusivamente l'insensibilità della Competenza originariamente determinata alle modificazioni di fatto successive alla proposizione della domanda e non anche alle modificazioni di diritto relative alla ripartizione del potere giurisdizionale fra i vari giudici, ed essendo irrilevante che l'amministrazione dello stato non era originariamente parte o che si tratti di controversie di lavoro, atteso che anche rispetto a controversie di tale natura si impone l'osservanza della regola suddetta. (V 1050/82, mass n 418920; (V 4852/81, mass n 415568; (V 666/81, mass n 425407; (V 2697/80, mass n 406707; (V 2479/76, mass n 413789; (V 1352/76, mass n 380053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 27/06/1981 num. 331 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)