Sez. L, Sentenza n. 778 del 29/01/1988 (Rv. 457188 - 01)
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - APPELLO - SITUAZIONE DI FATTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - MUTAMENTO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - APPELLO - SITUAZIONE DI FATTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - MUTAMENTO - IRRILEVANZA.*
La Competenza del giudice (nella specie, del giudice d'appello) risulta determinata, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., secondo la situazione di fatto sussistente al momento della proposizione dell'impugnazione. Pertanto in caso di appello proposto da un ente mutualistico prima della sua liquidazione ad opera dell'apposito ufficio istituito presso il ministero del tesoro, non trova applicazione la Competenza funzionale del cosiddetto foro erariale, conseguente all'attribuzione all'Avvocatura dello stato delle controversie in cui l'ente in liquidazione è parte, atteso che alla data in cui l'impugnazione si è parte, atteso che alla data in cui l'impugnazione si è perfezionata non si è ancora verificato il fatto materiale dal quale consegue l'applicabilità della disciplina del foro erariale. (V 501/87, mass n 450227; (V 5769/84, mass n 437439).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)