Sez. 3, Sentenza n. 4615 del 17/07/1986 (Rv. 447342 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - DIVIETO INTER PARTES - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - DIVIETO INTER PARTES - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di prova della simulazione inter partes, è vietata esplicitamente la prova testimoniale, non anche l'interrogatorio formale, che, quindi, è inammissibile - salve, peraltro, le eccezionali ipotesi previste dall'art. 2724 cod. civ. - solo ove abbia ad oggetto negozi per i quali sia richiesto l'atto scritto ad substantiam. (V 7197/83, mass n 431799; (V 6160/79, mass n 402875; (V 2206/75, mass n 375994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)