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Sez. 3, Sentenza n. 5898 del 31/10/1988 (Rv. 460382 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460382-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - DIVIETO - LIMITI.*

Nel regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, il divieto d'aumento del canone stabilito dall'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974 n. 236 e richiamato dalle Disposizioni successive - anche se il contratto venga rinnovato con altro conduttore - trova applicazione soltanto in presenza della proroga legale del contratto, con la conseguenza che le parti restano libere di determinare il corrispettivo qualora, per effetto della loro convenzione, il rapporto sia sottratto alla durata legale per essere la data di scadenza dello stesso stabilita per epoca successiva a quella. (V 6603/86, mass n 448755; (V 2869/83, mass n 427785; (Conf 4477/85, mass n 441941).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/06/1974 num. 236 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)