diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6603 del 11/11/1986 (Rv. 448755 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - PATTI DI AUMENTO DEL CANONE STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - NULLITÀ - RIFERIMENTO AI CONTRATTI SOGGETTI ALLA PROROGA LEGALE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DI DETTO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIVITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448755-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - PATTI DI AUMENTO DEL CANONE STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - NULLITÀ - RIFERIMENTO AI CONTRATTI SOGGETTI ALLA PROROGA LEGALE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DI DETTO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIVITÀ.*

Poiché la nullità dei patti che prevedono aumenti del canone di locazione, ove stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n.426 del 1973, va intesa riferita ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al primo comma dell'articolo unico di tale provvedimento, non sussiste alcun divieto d'aumento in riferimento ai contratti aventi scadenza convenzionale successiva alla data di tale proroga, non essendo ravvisabile - in difetto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore - l'introduzione di un sistema di blocco dei canoni operante oltre il limite temporale della proroga di legge. (V 4477/85, mass n 441941; (V 2869/83, mass n 427785).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)