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Sez. 3, Sentenza n. 4477 del 22/08/1985 (Rv. 441941 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CONVENZIONE DIRETTA A SOTTRARRE IL RAPPORTO ALLA DURATA LEGALE MEDIANTE LA FISSAZIONE DI UNA DATA DI SCADENZA IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA DURATA PREDETTA - DIVIETO DI AUMENTO DEL CANONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441941-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CONVENZIONE DIRETTA A SOTTRARRE IL RAPPORTO ALLA DURATA LEGALE MEDIANTE LA FISSAZIONE DI UNA DATA DI SCADENZA IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA DURATA PREDETTA - DIVIETO DI AUMENTO DEL CANONE - ESCLUSIONE.*

Nel regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, il divieto d'aumento del canone - anche se il contratto venga rinnovato con altro conduttore - trova applicazione soltanto in presenza della proroga legale del contratto, con la conseguenza che le parti restano libere di determinare il corrispettivo qualora, per effetto della loro convenzione, il rapporto sia sottratto alla durata legale per essere la data di scadenza dello stesso stabilita per epoca successiva a quella. (nella specie, nel vigore della legge 22 maggio 1976 n. 349, che prorogava i contratti di locazione in corso fino al 31 dicembre 1976, era stata convenzionalmente fissata, all'atto della stipulazione del contratto, la scadenza del rapporto al 31 dicembre 1977). (V 2869/83, mass n 427785).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1974 num. 351 art. 1 CORTE COST., Legge 22/05/1976 num. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)