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Sez. 1, Sentenza n. 23377 del 15/12/2004 (Rv. 578282 - 01)

ELEZIONI - REGIONALI | Disciplina delle campagne elettorali - Obblighi di comunicazione - Pubblicità delle spese sostenute - Mancato deposito dell'apposita dichiarazione - Sanzione pecuniaria (di cui all'art. 15 legge n. 515 del 1993) - Condizioni per la relativa applicazione - Previa diffida da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale - Necessità - Anche con riferimento ai candidati eletti.
Stato
decisa il 2004-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578282-01

ELEZIONI - REGIONALI

In tema di pubblicità delle spese sostenute, durante la campagna elettorale, dai candidati ai consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario (ai quali si applica, per effetto del richiamo operato dall'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la disciplina dettata, per le elezioni politiche, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515), anche per i candidati eletti la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15, quinto comma, della legge n. 515 del 1993 per il mancato deposito, presso il Collegio regionale di garanzia elettorale, della dichiarazione delle spese sostenute, può essere applicata solo dopo che la diffida da parte del predetto Collegio, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 15, sia rimasta inadempiuta.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7 com. 6, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 com. 5 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 com. 8 CORTE COST., Legge 23/02/1995 num. 43 art. 5, Legge 31/12/1996 num. 672 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)