Sez. L, Sentenza n. 1557 del 12/02/1987 (Rv. 450977 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTO DI FATTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTO DI FATTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*
L'Onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, quale presupposto di fatto del rapporto assicurativo previdenziale, grava sul soggetto che chiede l'accertamento del diritto alla iscrizione assicurativa corrispondente ovvero che lamenta la illegittimità della cancellazione da parte dell'istituto previdenziale di una precedente iscrizione, senza necessità quindi che quest'ultimo - ove neghi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato - debba impugnare per simulazione il preteso contratto di lavoro. (V 3512/85, mass n 441131; (V 4651/81, mass n 415350).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)