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Sez. L, Sentenza n. 3512 del 11/06/1985 (Rv. 441131 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA - NEGAZIONE DEL CARATTERE SUBORDINATO DI DETTA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO.*
Stato
decisa il 1985-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441131-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA - NEGAZIONE DEL CARATTERE SUBORDINATO DI DETTA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO.*

Nelle controversie previdenziali, quando non siano pacifici i requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore istante e in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito alle altrui dipendenze, la prova di un tale rapporto deve essere fornita, in modo esauriente, da colui che allega il relativo diritto, non essendo configurabile, alla stregua dei principi generali sulla ripartizione della prova, un Onere dell'istituto di previdenza di dimostrare l'insussistenza dei requisiti medesimi. Conseguentemente, anche nel caso in cui sia dimostrata la prestazione di fatto di un'attività lavorativa nell'ambito della famiglia, la negazione del carattere subordinato della medesima non si traduce in una eccezione, con il conseguente Onere dell'istituto di dimostrare il preteso fatto impeditivo, atteso che, essendo presupposto necessario del rapporto assicurativo non una qualsiasi prestazione di attività personale, ma quella caratterizzata dalla remunerazione e dalla subordinazione, che integrano il rapporto di lavoro subordinato, la prova da fornirsi dall'istante lavoratore deve riguardare anche tali imprescindibili elementi costitutivi. (V 4651/81, mass n 415350).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)