Sez. 2, Sentenza n. 4651 del 16/07/1981 (Rv. 415350 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONE DI LAVORO NELL'IMPRESA FAMILIARE - LAVORO SUBORDINATO O COLLABORAZIONE PERSONALE COORDINATA - AMMISSIBILITA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - CONTROVERSIE RELATIVE - ASSOGGETTAMENTO AL RITO DEL LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONE DI LAVORO NELL'IMPRESA FAMILIARE - LAVORO SUBORDINATO O COLLABORAZIONE PERSONALE COORDINATA - AMMISSIBILITA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - CONTROVERSIE RELATIVE - ASSOGGETTAMENTO AL RITO DEL LAVORO.*
La prestazione di lavoro nell'impresa familiare prevista dall'art 230 bis cod civ - per il cui sorgere non e necessaria una manifestazione di volonta negoziale da parte dei soggetti interessati - puo avvenire in regime di subordinazione o di collaborazione personale coordinata (senza vincolo di subordinazione), dando percio luogo in entrambi i casi a rapporti le cui controversie sono assoggettate al rito del lavoro, ai sensi rispettivamente, della disposizione del n 1 o del n 3 dell'art 409 cod proc civ, senza che (con particolare riguardo a quest'ultima previsione) possa attribuirsi alcuna Rilevanza al fatto che la nuova disciplina del rito del lavoro (introdotta dalla legge 11 agosto 1973 n 533) sia anteriore alla riforma del diritto di famiglia (attuata con la legge 19 maggio 1975 n 151).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)