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Sez. 3, Sentenza n. 44278 del 23/10/2007 Cc. (dep. 28/11/2007) Rv. 238286 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238286-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

La possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con il quale si denunciava l'asserita erroneità dell'avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)