Sez. 4, Sentenza n. 10692 del 11/03/2010 Cc. (dep. 18/03/2010) Rv. 246394 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità' che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si deduceva l'asserita erroneità del riconoscimento della continuazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)