Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 243 del 1975
Massime (1)
Massima n. 8120
- Lavoro
- Autoferrotranvieri con diritto a pensione
- Indennità di buonuscita
- Misura
- Rinvio alla contrattazione collettiva
- R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento all. a
- Non viola gli artt. 3, 35 e 36 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi quinto e sesto, 27, comma quarto, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., già dichiarate infondate con sent. n. 124 del 1975.
Norme impugnate
- art. 27, comma 4, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
- art. 26, comma 5, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
- art. 26, comma 6, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie...), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1974 dalla Corte suprema di cassazione nella causa di lavoro tra Fallavena Enea e la società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che la Corte di cassazione - sezione lavoro - ha sollevato, con sua ordinanza del 30 aprile 1974, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi quinto e sesto, e 27, comma quarto, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione: commisurazione dell'indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri allo stipendio o paga ultimi raggiunti senza tener conto dell'intiera retribuzione effettivamente percepita; mancato riconoscimento della ridetta indennità agli autoferrotranvieri che hanno diritto a pensione.
punto 2
Considerato che le stesse questioni sono state risolte da questa Corte con sentenza n. 124 del 1975, che ha dichiarato, la prima, non fondata nei sensi di cui alla motivazione (avendo ritenuto l'espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti" comprensiva dell'intiera retribuzione finale), e la seconda non fondata, per essere la buonuscita sostitutiva della pensione e comprensiva del mancato pensionamento;
che, non essendo stati addotti motivi o argomenti nuovi, questa Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.
punto 3
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Corte di cassazione con ordinanza 30 aprile 1974 circa gli artt. 26, commi quinto e sesto, e 27, comma quarto, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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