Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18110 del 15/09/2015 (Rv. 636740 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - IN GENERE | Società cooperativa - Rapporti temporanei di lavoro con il socio rientranti nell'oggetto sociale - Domanda di risarcimento del danno da mobbing - Clausola compromissoria statutaria non prevista da accordi collettivi - Applicazione dell'art. 806 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - IN GENERE
La domanda di risarcimento per danno da "mobbing", avanzata dal socio di una società cooperativa nei confronti della compagine sociale in relazione a prestazioni lavorative ricomprese nell'oggetto sociale, rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro anche quando i rapporti di lavoro instaurati siano temporanei, permanendo la distinzione con il rapporto sociale, sicchè, in forza dell'art. 806 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 40 del 2006, "ratione temporis" applicabile), la clausola compromissoria, contenuta nello statuto della cooperativa e non prevista da accordi o contratti collettivi, non è idonea a impedire la valida adizione dell'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 ter, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 20, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 31 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)