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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24917 del 21/11/2014 (Rv. 633590 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Socio lavoratore di società cooperativa - Risoluzione del rapporto di lavoro - Pluralità di motivi - Violazione obblighi statutari e necessità di esternalizzazione di parte dell'attività di impresa - Connessione tra cause - Competenza del giudice del lavoro - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633590-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

Qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per motivi riguardanti la violazione degli obblighi statutari e per l'asserita necessità di esternalizzare parte dell'attività di impresa, l'impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, sicché, in tale caso, in forza dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., è competente il giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/2003 num. 30 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)