Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 20/02/2001 (Rv. 543975 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Regole di deontologia professionale - Individuazione ed applicazione - Ricorso per cassazione - Insindacabilità.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei farmacisti, l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)