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Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 20/02/2001 (Rv. 543975 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Regole di deontologia professionale - Individuazione ed applicazione - Ricorso per cassazione - Insindacabilità.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543975-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei farmacisti, l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)