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Sez. U, Sentenza n. 11488 del 23/12/1996 (Rv. 501510 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Procedimenti disciplinari - Deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'ordine professionale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Motivazione mancante o apparente - Violazione di legge - Configurabilità - Individuazione delle regole deontologiche e loro applicazione - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1996-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501510-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Con riguardo ai procedimenti disciplinari nei confronti degli architetti e degli ingegneri, il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine professionale, previsto dall'art. 17 R.D. n. 2537 del 1925 nei casi di incompetenza e di eccesso di potere, è ammesso, a norma dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione apparente. In tali giudizi, l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebito attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Costituzione art. 111, Regio Decr. 24/06/1923 num. 1395 art. 5, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)