Sez. 3, Sentenza n. 5224 del 30/11/1977 (Rv. 388867 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - DA PARTE DELL'ASSICURATORE - TACITA RINUNZIA ALLA ECCEZIONE DI IRRISARCIBILITA DEL SINISTRO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI INOPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - DA PARTE DELL'ASSICURATORE - TACITA RINUNZIA ALLA ECCEZIONE DI IRRISARCIBILITA DEL SINISTRO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI INOPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'assunzione da parte dell'istituto assicuratore della difesa legale dell'assicurato per responsabilita civile non implica tacita rinunzia all'eccezione di irrisarcibilita del sinistro. Tale assunzione, infatti, non preclude la possibilita all'istituto medesimo di eccepire, successivamente, l'inoperativita della garanzia assicurativa ove si tratti o di rischio non contemplato nel contratto di Assicurazione, ovvero, nell'ipotesi di Assicurazione per la responsabilita civile per i danni derivati a terzi dalla circolazione dei veicoli, di sinistro cagionato da un autoveicolo non indicato nella polizza. (V 2374/69, mass n 341823; (V 172/67, mass n 325888; (V 1399/64; (V 1032/64; (V 1759/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)