Sez. 1, Sentenza n. 473 del 20/01/1981 (Rv. 410937 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - ASSUNZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA DIFESA LEGALE DELL'ASSICURATO - PROVA DELLA RINUNCIA TACITA ALLA ECCEZIONE DI INOPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA OVVERO DEL NEGOZIO TACITO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE ASSICURATIVA - ESCLUSIONE - ELEMENTO INDIZIARIO - CONFIGURABILITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - ASSUNZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA DIFESA LEGALE DELL'ASSICURATO - PROVA DELLA RINUNCIA TACITA ALLA ECCEZIONE DI INOPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA OVVERO DEL NEGOZIO TACITO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE ASSICURATIVA - ESCLUSIONE - ELEMENTO INDIZIARIO - CONFIGURABILITA.*
L'assunzione da parte dell'assicuratore della difesa legale dello assicurato per responsabilita civile - di per se inidonea, data la equivocita, a far ritenere una rinunzia tacita all'eccezione di inoperativita della garanzia assicurativa ovvero un negozio tacito di accertamento dell'obbligazione assicurativa - puo tuttavia concorrere con altri elementi indiziari a fornire la prova della rinunzia o del negozio suindicati, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (V 5224/77, mass n 388867; (V 2281/76, mass n 381076; (V 2374/69, mass n 341823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)