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Sez. U, Sentenza n. 2374 del 30/06/1969 (Rv. 341823 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - RICONOSCIMENTO TACITO DELL'OPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - CONFIGURABILITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NEGOZIO INTERPRETATIVO - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - CONFIGURABILITA - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341823-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - RICONOSCIMENTO TACITO DELL'OPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - CONFIGURABILITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NEGOZIO INTERPRETATIVO - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - CONFIGURABILITA - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - NECESSITA.*

Rispetto ad un valido contratto di Assicurazione della responsabilita civile, la gestione della lite da parte dell'assicuratore, nel nome dell'assicurato e contro il danneggiato, non importa in via automatica 'tacita rinunzia a tutte le eccezioni che possono invalidare il diritto medesimo in conformita del negozio assicurativò, ma puo integrare (ed anzi, normalmente, integra) il negozio interpretativo del contratto di Assicurazione, volto a dirimere ogni incertezza delle parti sul punto che l'evento verificatosi e denunziato rientra nell'ambito dello specifico rischio assicurato e con l'effetto di vincolare le parti stesse a considerare l'oggetto del contratto cosi come definito col mezzo della interpretazione negoziale. Pertanto, in ipotesi che lo istituto assicuratore assuma la difesa legale dell'assicurato per responsabilita civile, il giudice erra se ritiene, sic et simpliciter, che tale assunzione importi tacita rinunzia all'eccezione di irrisarcibilita del sinistro per aggravamento del rischio, ma non precluda la possibilita, all'istituto assicuratore, di eccepire l'inoperativita della garanzia assicurativa ove si tratti di rischio non contemplato nel contratto di Assicurazione (rischio escluso). Egli deve, infatti, esaminare se nella fattispecie sia ravvisabile il negozio bilaterale di interpretazione autentica del contratto di Assicurazione od anche il negozio di accertamento del contenuto attuale del rapporto di Assicurazione in dipendenza del sinistro verificatosi. (V. 172-67, massima n. 325888 1399-64 1032-64 1759-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)