Sez. L, Sentenza n. 2895 del 24/04/1986 (Rv. 445924 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - CALCOLO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - CALCOLO - CRITERI.*
In ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento del lavoratore subordinato e di conseguente ordine di reintegra ex art. 18 stat. Lavoratori, che ripristina la situazione anteriore al licenziamento e si attua con l'ottemperanza al comando giudiziale di riammettere il lavoratore nel posto di lavoro nonché con la attribuzione ad esso del diritto al risarcimento del danno subito, tale risarcimento si identifica con quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire in forza del rapporto, ossia con la retribuzione che viene quindi a costituire il normale parametro di commisurazione del risarcimento, salva la prova di danno ulteriore, a carico del lavoratore, o di danno inferiore, ove il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum. Consegue che, nei limiti di coincidenza del danno con l'ammontare di dette somme, il lavoratore non ha alcun Onere di prova, questa essendo insita nel fatto stesso della riconosciuta persistenza del rapporto di lavoro. (V 5842/85, mass n 443028; (V 5109/85, mass n 442428; (V 2762/85, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)