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Sez. L, Sentenza n. 5109 del 16/10/1985 (Rv. 442428 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO - REINTEGRAZIONE CONSEGUENTE SUL POSTO DI LAVORO - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLE RETRIBUZIONI NON RICORRENTE, OLTRE ALLE CINQUE MENSILITÀ DOVUTE PER LEGGE - ESTINZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442428-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO - REINTEGRAZIONE CONSEGUENTE SUL POSTO DI LAVORO - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLE RETRIBUZIONI NON RICORRENTE, OLTRE ALLE CINQUE MENSILITÀ DOVUTE PER LEGGE - ESTINZIONE - LIMITI.*

A seguito dell'introduzione del cosiddetto regime di stabilità reale - costituito dalla possibilità per il lavoratore subordinato di insorgere avverso il recesso del datore di lavoro con il rimedio di cui all'art. 18 stat. Lavoratori e di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro - deve ritenersi che il licenziamento illegittimo - il quale nel regime della legge n. 604 del 1966 determinava (e determina nei limiti in cui non è applicabile l'art. 18 cit.) comunque la risoluzione del rapporto sì da rendere necessaria la sua ricostituzione ex novo mediante l'Obbligo di riassunzione di cui all'art. 8 della legge cit. - non interrompe il rapporto, ma incide solo sulla sua funzionalità di fatto restando in concreto sospesa la prestazione dedotta nel sinallagma a causa dell'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di riceverla, di tal ché la reintegrazione ripristina la situazione anteriore al licenziamento quanto all'attuazione del rapporto riconosciuto ancora in atto. Da tale accertata persistenza del rapporto consegue che il contenuto del diritto al risarcimento del danno attribuito al lavoratore per la parentesi di concreta mancata attuazione del rapporto tra il licenziamento e la sentenza di condanna - pur non identificandosi con l'Obbligo contrattuale di corrispondere le retribuzioni - non può non consistere - in armonia col generale principio dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1453 cod. civ.) secondo cui il contraente adempiente ha in ogni caso diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento della controparte sia che scelga la risoluzione del contratto, sia che ne domandi l'adempimento - nelle retribuzioni non percepite - quanto alla misura eccedente le cinque mensilità dovute ex lege con presunzione assoluta - salvo che il lavoratore provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum ovvero il ricorrere di fatto colposo del dipendente, e comunque oltre la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito del lavoratore. (Conf 2762/85, mass n 440539; (Conf 305/85, mass n 438533; (Conf 6091/84, mass n 437738).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)