Sez. L, Sentenza n. 5842 del 23/11/1985 (Rv. 443028 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE.*
Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il risarcimento del danno spettante al lavoratore per il periodo intercorrente fra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identifica, quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex legge, nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o il ricorrere di un fatto colposo del creditore. (Conf 2762/85, mass n 440539, seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)