Sez. 1, Sentenza n. 4759 del 13/09/1979 (Rv. 401344 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE - RISARCIMENTO SPETTANTE AL PROPRIETARIO - FUNZIONE - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE - RISARCIMENTO SPETTANTE AL PROPRIETARIO - FUNZIONE - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
Il risarcimento spettante al proprietario del fondo illegittimamente occupato, a causa della sopravvenuta impossibilita di restituzione di esso, perche destinato alla costruzione di opera pubblica, e rivolto a reintegrare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla definitiva perdita di tutte le facolta inerenti al diritto dominicale, la quale consegue a detta destinazione, e, pertanto, al fine della quantificazione di tale risarcimento, deve farsi riferimento alle condizioni del fondo non all'epoca della occupazione, ma a quella della realizzazione dell'opera pubblica, quale momento del verificarsi di quella perdita e, quindi, della insorgenza del danno oggetto del risarcimento stesso. Il danno da risarcire, quale debito di valore e soggetto a rivalutazione alla epoca della liquidazione, in conseguenza della svalutazione monetaria eventualmente verificatesi nel tempo intermedio. (Conf 1345/78, mass n 390712; (Conf 3717/75, mass n 377934).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)